Statuto Sociale

STATUTO SOCIALE (Versione PDF)

Capitolo I GENERALITA’

Art. 1

È costituita in Istrana una Associazione sportiva denominata
TENNIS CLUB ISTRANA ASSOCIAZIONE TENNISTICA DILETTANTISTICA in breve TENNIS CLUB ISTRANA A.S.D.
Art. 2
L’Associazione ha sede a Istrana, in via del Capitello, n.43 ed ha durata illimitata.
Art. 3
L’Associazione porta i colori bianco e blu. La sigla sociale è “T.C.I.”.
Art. 4
L’Associazione si conforma alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione Italiana Tennis ed è soggetta, pertanto, agli eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della F.I.T. dovessero adottare a suo carico; l’Associazione, inoltre, accetta le decisioni che le autorità federali dovessero assumere nelle vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto della F.I.T. e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle associazioni affiliate. L’associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuta alla F.I.T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T. I componenti del Consiglio di Amministrazione, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T., sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.
Delle obbligazioni sociali risponde in primis l’associazione con il proprio patrimonio nonché chi ha agito in nome e per conto della stessa con riferimento a ciascuna posizione debitoria

Art. 5

Capitolo II
SCOPI E OGGETTO SOCIALE

L’Associazione non persegue fini di lucro.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti ovvero divisi fra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Essa si propone la pratica delle attività sportive e motorie, sia all’aperto che in luogo chiuso, con particolare impegno nella diffusione del gioco del tennis a scopo dilettantistico, agonistico, didattico e ricreativo. Essa si propone, altresì, di recare il proprio apporto morale e sportivo al tennis locale nonché di suscitare ed alimentare i migliori vincoli di convivenza fra i soci. In tal senso, l’Associazione esercita con lealtà sportiva la propria attività, in aderenza ai principi educativi, sociali, culturali e aggregativi, derivanti dall’esercizio del gioco del Tennis e di ogni altra attività motoria e ricreativa.
L’Associazione promuove la diffusione e lo sviluppo delle attività sportive mediante:
a) l’organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e amatoriali, anche attraverso attività di natura promozionale, nel rispetto delle norme deliberate dagli organi federali;
b) la formazione di singoli atleti o di squadre, per la partecipazione a gare e manifestazioni sportive;
c) la preparazione e l’aggiornamento tecnico e sportivo dei propri tecnici e atleti;
d) lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva.

1.

2. 3. 4. 5.

6.

e) In ambito tennistico l’associazione si impegna a svolgere almeno una delle seguenti attività agonistiche entro il 31 ottobre di ciascun anno:
– partecipazioni con propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale individuale od a squadre;
– partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Torneo debitamente autorizzato;

– l’associazione ha inoltre tra le sue finalità l’organizzazione di attività sportive, culturali, ricreative. L’associazione potrà svolgere attività di natura commerciale in via sussidiaria e strumentale per il conseguimento delle proprie finalità e comunque a scopo di autofinanziamento.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione può, inoltre:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto in proprietà, in diritto di superficie o in usufrutto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con enti pubblici e privati, nonché con organismi sovranazionali, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, concessionaria, locataria, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti; a tal proposito il fondo comune dell’associazione tennistica è

composto:

dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi al fondo iniziale di dotazione;

da tutti i beni mobili e immobili appartenenti all’associazione;
dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
dalle entrate annuali di associazione;
dai contributi volontari degli associati e dalle elargizioni degli associati, di terzi, di entri

pubblici e provati;

dalle entrate di sponsorizzazioni che l’associazione vorrà prestare a favore di imprese locali

e non;
c) partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima. L’Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
d) partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali, a condizione che gli eventuali utili siano destinati al raggiungimento dei medesimi scopi.

Art. 6

Capitolo III DEGLI ASSOCIATI

Nel rispetto del principio di uguaglianza tra associati, pur mantenendo gli stessi diritti e doveri, gli stessi sono suddivisi a livello sportivo, nelle seguenti categorie:
a) onorari
b) ordinari

Viene sancita l’intrasmissibilità della quota sociale. In ogni caso non può farsi luogo alla ripetizione dei versamenti degli associati a qualunque titolo effettuati.
Art. 7
I soci onorari vengono nominati con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo, e sono prescelti fra persone che anche se non iscritte al TENNIS CLUB, abbiano conseguito particolari benemerenze sportive e sociali. I soci onorari godono di tutti i diritti riservati ai soci ordinari compreso il diritto di voto, e sono esonerati dal pagamento di qualsiasi quota, tributo e contributo. La revoca della qualifica di socio onorario spetta, in via esclusiva, all’Assemblea Generale Ordinaria dei soci.

Art. 8

I soci ordinari pagano una una quota annua di associazione, godono di tutti i diritti consentiti dallo statuto o dal regolamento senza limitazione alcuna.
Art. 9
La misura della quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 10

Coloro che desiderano divenire soci assumono, con la domanda di ammissione, l’obbligo di assoggettarsi al pagamento della quota associativa e degli eventuali corrispettivi specifici a partire dal mese nel quale sono ammessi. Trascorso tale periodo l’iscrizione si ritiene rinnovata di anno in anno, salvo dimissioni presentate con lettera raccomandata entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 11

Il socio può presentare le dimissioni. In tal caso egli sarà esonerato da ogni obbligo verso l’Associazione con effetto dalla fine del trimestre in corso alla data delle dimissioni. Le dimissioni debbono essere notificate al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata.
Art. 12

Con l’iscrizione ogni socio si vincola all’osservanza di tutte le norme del presente statuto e del regolamento. Stante l’obbligatorietà del versamento della quota sociale, è in facoltà del Consiglio Direttivo di concedere particolari agevolazioni ed esenzioni dei corrispettivi specifici per motivi di particolare opportunità ed interesse del TENNIS CLUB.

Art. 13

DECADENZA DEI ASSOCIATI
Gli associati cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti
casi:
. dimissione volontaria;
. morosità protrattasi per oltre due mesi dal ricevimento di specifica diffida;
. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con lo stesso interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
L’associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 14

Capitolo IV
DEL REGOLAMENTO

Il regolamento deve quanto meno provvedere alla normativa
concernente:
a) l’uso della Sede, dei campi da giuoco, delle altre attrezzature sociali, fissando gli eventuali costi di servizio e noleggio;
b) i criteri di esazione delle quote e contributi delle varie categorie, salva restando la determinazione della misura all’Assemblea Generale dei Soci;
c) le modalità relative all’iscrizione dei Soci;
d) i provvedimenti disciplinari;
e) l’attività dei Maestri di tennis;
f) l’attività del personale dipendente.

Art. 15

L’emanazione del regolamento, la sua sostituzione, le sue modificazioni sono demandate alla competenza del Consiglio Direttivo. Le eventuali variazioni dovranno essere comunicate ai soci mediante deposito presso la Sede Sociale immediatamente dopo la loro adozione.

Art. 16

Il socio che si ritenga leso da una norma di regolamento nel suo interesse legittimo o in un suo diritto soggettivo potrà presentare reclamo al Presidente della Associazione affinché lo sottoponga alla prima assemblea successiva.
Tale reclamo va inoltrato con lettera raccomandata non oltre trenta giorni dalla data nella quale la norma di regolamento impugnata è stata comunicata, mediante deposito presso la sede e in ogni caso prima della data fissata per l’assemblea generale dei soci se questa è anteriore ai trenta giorni di cui sopra.

Qualora l’Assemblea non approvi la norma assoggettata ad impugnativa, la norma stessa sarà ritenuta improduttiva di ogni effetto fin dall’origine nei confronti del socio o dei soci che l’hanno tempestivamente impugnata.
Art. 17

Una copia del regolamento dovrà essere sempre a disposizione dei soci presso la sede sociale. Capitolo V

Art. 18

DEGLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea Generale dei Soci;
b) Il Presidente dell’Associazione;
c) Il Consiglio Direttivo;
Tutte le cariche sociali sono di natura elettiva. L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo di tutti gli associati. Le cariche sociali possono essere assunte dagli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota sociale.
Art. 19
L’assemblea generale dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è convocata in via ordinaria e straordinaria. Essa viene convocata a cura del Presidente o di un Vicepresidente, su iniziativa del Consiglio Direttivo ogni volta che se ne ravvisi la necessità. L’Assemblea può essere convocata anche quando ne sia fatta richiesta motivata da parte un numero di soci pari ad almeno un decimo degli iscritti aventi diritto di voto.
La convocazione deve essere disposta, salvo maggior termine consentito dai richiedenti, entro trenta giorni dalla richiesta.
Art. 20
La convocazione avviene mediante lettera spedita ai soci nel domicilio da loro indicato non oltre il decimo giorno antecedente a quello fissato per l’assemblea.
L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l’ora della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
La convocazione può essere effettuata, in alternativa, anche tramite affissione dell’avviso di convocazione presso la sede dell’Associazione ovvero tramite e-mail, fax, altro mezzo di comunicazione deciso dal consiglio direttivo nei dieci giorni precedenti l’adunanza; anche in tal caso, l’avviso deve contenere le medesime indicazioni previste nella lettera.
Art. 21

Le deleghe sono ammesse purché rilasciate per iscritto a soci aventi diritto di voto, e per un numero non superiore a due per ogni delegato. Non possono essere rilasciate deleghe agli amministratori in carica.
Art. 22

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. È sancito il principio del voto singolo.
Non hanno diritto di voto né d’intervento nell’assemblea:
a) i soci non in regola col pagamento delle quote sociali;
b) i soci assoggettati a provvedimento disciplinare di sospensione per tutta la durata del provvedimento. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 23

I soci che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età hanno diritto di partecipare all’assemblea e di intervenire nelle discussioni, ma non hanno diritto di voto.
Art. 24
Le modalità delle votazioni sono stabilite di volta in volta dall’assemblea. Le nomine alle cariche sociali devono avvenire a scheda segreta.

Art. 25

Salvo quanto diversamente stabilito in altri articoli del presente statuto, le assemblee sono validamente costituite con l’intervento, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l’Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 26

Nell’ipotesi prevista dall’ultimo capoverso del precedente articolo, il Presidente dell’Assemblea quando sia d’avviso che il numero degli intervenuti non sia adeguato all’importanza delle delibere da assumere, potrà proporre agli intervenuti di aggiornare ad altra riunione la discussione di tutto o di parte dell’ordine del giorno. La decisione di aggiornamento dovrà essere presa a maggioranza assoluta degli intervenuti ammessi al voto.

Art. 27

I deliberati dell’assemblea debbono essere oggetto di trascrizione a verbale, recante le firme del Presidente, del Segretario e, quando siano stati nominati, degli scrutatori. Copia del verbale dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo e atte a garantire la massima diffusione.

Art. 28

Le deliberazioni assunte dall’assemblea in conformità dello statuto sono vincolanti per tutti i soci compresi quelli assenti e dissenzienti.

Art. 29

L’Assemblea Generale è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro il 30 di aprile, e delibera, di norma, sulle seguenti materie:
a) approvazione del bilancio consuntivo e delle relazioni morale,
sportiva e finanziaria;

b) approvazione del bilancio preventivo;
c) approvazione del regolamento sociale e delle sue modificazioni;
d) elezione del Consiglio Direttivo;
e) ogni argomento attinente la vita dell’Associazione, sottoposto
al suo esame dagli amministratori.
Art. 30
L’assemblea generale ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 31

Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria tutte le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto sociale. Il Consiglio Direttivo ha comunque facoltà di sottoporre all’Assemblea straordinaria quelle deliberazioni che, pur essendo normalmente devolute alla competenza dell’Assemblea ordinaria, o assumibili in via autonoma dal Consiglio stesso, siano ritenute di particolare importanza. Art. 32

L’Assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti aventi diritto di voto.
Art. 33
Le Assemblee, a maggioranza assoluta degli intervenuti, eleggono il proprio Presidente.

Art. 34

Capitolo VI DEL PRESIDENTE

Il Presidente è l’organo dell’Associazione cui spetta la firma e la rappresentanza legale.

Art. 35

Il Presidente è prescelto fra i soci. Esso dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 36

Al Presidente, oltre ai poteri di cui all’art. 42, spettano tutte le prerogative espressamente previste dallo statuto e dal regolamento, e quelle che possono essergli attribuite, in via eccezionale, o per specifico mandato, dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea dei Soci; egli assume tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo nel caso in cui l’urgenza non consenta la preventiva riunione dello stesso; in tal caso, il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, deve ratificare l’operato del Presidente per i provvedimenti assunti d’urgenza.

Capitolo VII
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 37

Il Consiglio Direttivo è composto fino a un massimo di undici membri eletti dall’Assemblea fra i soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, e dura in carica quattro anni. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 38

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno: a) il Presidente;
b) due Vicepresidenti;
c) un Segretario;

d) un Tesoriere.

Art. 39

Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente, o dei due Vicepresidenti, o di almeno tre Consiglieri.
La convocazione del Consiglio Direttivo non è soggetta a particolari modalità e termini. Non è necessaria la predeterminazione di un ordine del giorno.

Art. 40

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente o in assenza di questi dal Consigliere più anziano. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni di Consigliere non sono delegabili. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono trascritte a verbale e firmate dal Presidente e dal Segretario. In assenza del Segretario del Consiglio, le funzioni ad esso spettanti sono affidate ad altro Consigliere designato da chi presiede il Consiglio.

Art. 41

Il Consiglio Direttivo gestisce l’Associazione in ogni suo aspetto, nel rispetto degli scopi indicati nel presente statuto, compiendo gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo, inoltre:
a) dà esecuzione ai deliberati dell’assemblea;

b) emana le norme del regolamento e provvede al loro aggiornamento ed alle modificazioni che ritenga necessarie;
c) provvede alla nomina della Commissione di disciplina e di altre eventuali commissioni previste dal regolamento;

d) predispone il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e gli eventuali allegati; e) dispone i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
f) fissa l’importo della quota annuale.
g) ratifica i provvedimenti adottati in caso di urgenza dal Presidente.

Il Consiglio può inoltre delegare, sia a singoli consiglieri che a terzi, il compimento di determinati atti, ove ciò risulti opportuno ai fini del buon funzionamento dell’Associazione.
Art. 42
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, vengano a mancare più Consiglieri, il Consiglio può operare validamente purché non sia ridotto ad un numero di componenti inferiore a tre.

Il Consiglio può comunque disporre per la propria integrazione chiamando in carica i candidati che, nelle elezioni per le cariche sociali, acquisirono il maggior numero di voti e secondo la graduatoria. Qualora vengano a mancare più di quattro dei Consiglieri nominati dall’assemblea, questa deve essere immediatamente convocata affinché provveda direttamente alla nomina dei Consiglieri mancanti. Le nomine integrative, anche se deliberate dall’Assemblea, decadono in uno col Consiglio in carica.

Art. 43

I membri del Consiglio che non intervengono, senza valida giustificazione, a quattro sedute consecutive, decadono dalla carica.

Capitolo X DEL BILANCIO

Art. 44

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo per ogni esercizio sociale.
Art. 45
Il Bilancio preventivo, il Bilancio consuntivo, unitamente agli eventuali allegati, debbono essere depositati presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

Capitolo XI DELLA FUSIONE

Art. 46

L’eventuale deliberazione di fusione dell’Associazione deve essere assunta dall’assemblea straordinaria con l’intervento di almeno un quarto della totalità dei soci maggiorenni di qualunque categoria e con il voto favorevole di almeno quattro quinti degli intervenuti.

Capitolo XII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 47

Lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione possono avvenire:
a) di diritto, quando l’Associazione non sia più in grado di esplicare la propria attività e di provvedere al proprio funzionamento;
b) per delibera dell’assemblea generale straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Art. 48
L’assemblea straordinaria delibera sulla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri.
Art. 49
L’assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Capitolo XIII GRATUITA’ DELLE CARICHE

Art. 50

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Restano salvi i rimborsi di spese effettivamente sostenute per l’adempimento dei mandati svolti secondo le norme di statuto e del regolamento.

Art. 51

Capitolo XIV CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia che dovesse sorgere tra l’Associazione, i soci, i consiglieri, i liquidatori, ovvero tra i soci medesimi, in relazione a tutti i rapporti che si svilupperanno tra di essi in dipendenza diretta e/o indiretta del contratto sociale sarà devoluta ad un Arbitro unico. Le controversie potranno riguardare ogni conflitto, compresi gli eventuali contrasti riguardo la validità, interpretazione ed esecuzione del presente statuto e dell’atto costitutivo ivi incluse le eventuali pretese risarcitorie da inadempienza contrattuale e/o extracontrattuale. L’Arbitro unico sarà designato dal Presidente del Comitato Regionale del Veneto della Federazione Italiana Tennis, su ricorso della parte più diligente. L’Arbitro unico deciderà in via irrituale e secondo equità entro il termine di giorni 180 decorrente dall’accettazione dell’incarico. L’arbitrato avrà sede in Istrana.

Art. 52

Capitolo XV NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dallo statuto e dal Regolamento si fa richiamo alle norme del titolo V – Libro V del Codice civile, in quanto applicabili, e del capo II del titolo II – Libro I del medesimo Codice civile, nonché alle vigenti disposizioni di legge sugli enti di tipo associativo e a quelle che disciplinano le associazioni sportive dilettantistiche.

Il Presidente Il segretario Maurizio Torresan Rossi Sonia